BILANCIO CONSOLIDATO – NOVITÀ 2022

APPLICABILI DA SUBITO I NUOVI LIMITI PER L’ESONERO DALLA REDAZIONE!

La Legge Europea 2019-2020 ha indotto il legislatore ad apportare modifiche al Codice Civile mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.12 del 17 gennaio 2022 della Legge 238/2021 con novità introdotte dagli articoli 24 e 25.

In particolare l’art. 24, oltre alle modifiche ad alcune disposizioni relative al Codice Civile, con la revisione del comma 1 e l’inserimento del comma 1 bis aumenta nei fatti il numero di aziende che potranno essere esonerate dalla redazione del bilancio consolidato.

Sono poi previste alcune specifiche informative relative agli elenchi delle imprese incluse nel consolidamento.

Come riportato al comma 4 dell’art. 24 le modifiche introdotte sono immediatamente applicabili (“si applicano a partire dai dai bilanci relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019”).

Come riportato al comma 4 dell’art. 24 le modifiche introdotte sono immediatamente applicabili (“si applicano a partire dai dai bilanci relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019”).


D. LGS. 127 /91 – ART. 27 CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI BILANCIO CONSOLIDATO

Comma 1 – Non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato su base consolidata per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti : a) 20mln del totale degli attivi; b) 40mln del totale dei ricavi; c) 250 dipendenti medi nell’esercizio
Comma 1 bis (nuovo) La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.

La differenza è sostanziale perché il comma 1 stabilisce ora che i parametri devono essere verificati su base consolidata, cioè dopo aver effettuato le operazioni di consolidamento. In precedenza la verifica veniva effettuata su base aggregata, cioè prima delle operazioni di consolidamento.

Entra a questo punto in gioco il disposto del nuovo comma 1 bis che approccia l’esonero dal punto di vista matematico. I valori degli attivi e dei ricavi vengono aumentati del 20% per effettuare la verifica dell’esonero. Il significato della maggiorazione è appunto quello di considerare il valore di eventuali operazioni di consolidamento che da valori di aggregato portano sicuramento a valori di consolidato sicuramente inferiori. E’ infatti ben noto a tutti che l’eliminazione elementi infragruppo (crediti, debiti, costi, ricavi, finanziamenti) oltre alla elisione delle partecipazioni portano a valori consolidati di attivi e ricavi in genere di molto inferiori ai medesimi valori aggregati.

La verifica dell’esonero tramite un approccio matematico risponde anche ad una semplificazione e diminuzione degli oneri informativi a carico delle imprese che non devono predisporre il bilancio consolidato per sapere se infine saranno o non saranno tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

D. Lgs. 127 /91 – Art. 39 Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni

Comma 1 bis (nuovo) L’elenco previsto dall’articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile. 

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