Aggiornamenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Dopo diverse proroghe, differimenti e modifiche, il 15.07.2022 è entrato in vigore il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” contenuto nel D.Lgs. N. 14/2019 e in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019 e direttiva insolvency del 20.06.2019.
Allo stato attuale si parla di:
- Una nuova definizione di crisi: è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (non sono più 6 mesi come era previsto in passato);
- Eliminazione degli indicatori della crisi;
- Sostituzione di OCRI e composizione assistita della crisi con la “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa“.
È rimasto invariato invece l’obbligo per gli amministratori d’azienda di istituire un sistema di allerta interno, già in vigore dal 19/03/2019, ma nel D.Lgs. N. 83/2022 sono state specificate quali siano le linee guida per la redazione di un adeguato assetto. Infatti, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, gli imprenditori sono tenuti ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che consenta di:
- monitorare gli squilibri di carattere economico, patrimoniale e finanziario;
- verificare la NON SOSTENIBILITÀ dei debiti e assenza di prospettive di CONTINUITA’ per 12 MESI SUCCESSIVI tramite il calcolo del DSCR;
- verificare la presenza di segnali di allarme.
I segnali sono nella fattispecie:
Debiti verso INPS: Applicabile ai debiti accertati a decorrere dall’01.01.2022. L’allarme scatta quando il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali è di importo superiore:
- al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
- a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
Debiti verso INAIL: Applicabile ai debiti accertati a decorrere dal 15.07.2022). L’allarme si accende in caso di esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.
Debiti verso Agente Riscossore: Applicabile ai debiti accertati a decorrere dall’01.07.2022. L’allarme si accende in caso di esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
- € 100.000 per imprese individuali;
- € 200.000 per società̀ di persone;
- € 500.000 per altre società̀.
Debiti per IVA scaduta: se il debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla liquidazione periodica, è superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del modello IVA relativo all’anno precedente si attiva l’allarme. La soglia è rilevante in ogni caso se il debito iva è superiore a 20.000 euro. La segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate è inviata contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre 150 gg dal termine di presentazione della liquidazione periodica.
Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse.
Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni.
Infine, l’imprenditore è tenuto a ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata.
Contattateci per una valutazione preliminare dello status quo.